RADIOAMATORI


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Antenne e Salute

Normative

(versione 1.2 5-08-2007)
Autore: Ing. Arturo D'Aprile (IK7JWY) - hanno contribuito: I0JX, I8VYE/0, IZ2GAQ

 L’articolo 17 dell’allegato n.26 al Codice delle Comunicazioni stabilisce che per l’installazione delle antenne di radioamatore si applicano, tra le altre, anche le norme di “tutela della salute pubblica”.Sin dalla prima lettura di questo articolo, ed in mancanza di un pronunciamento ufficiale da parte del Ministero delle Comunicazioni, ci si è chiesti a quali norme il legislatore avesse voluto fare riferimento.
In quali modi, cioè, la “salute pubblica” potrebbe essere pregiudicata dall’installazione delle nostre antenne ?E’ bene precisare che l’individuazione, nel seguito, di possibili fattori di rischio non equivale alla certezza che questi effettivamente possano concretizzarsi nel caso delle antenne ad uso radioamatoriale. Ma è bene conoscerli per prevenirli o dimostrarne tecnicamente l’inesistenza nel caso specifico delle nostre antenne.Si potrebbe pensare al rischi “immediati” correlati all’eventuale crollo della struttura di supporto di tali antenne, sia essa un palo o un traliccio. In questi ultimi anni, inoltre, si è andato diffondendo nell’opinione pubblica il timore di possibili danni a lungo termine alla salute attribuiti ai campi elettromagnetici irradiati dalle antenne. Vediamo, dunque, di approfondire questi due aspetti.

Rischi di crollo della struttura di supporto
Molto spesso le antenne ad uso radioamatoriale sono costituite da fili, stesi alla meglio tra due supporti preesistenti, magari un albero o un paletto per stendere i panni, oppure da esili stili verticali, fissati semplicemente ad un punto fermo della struttura dell’edificio. E’ ovvio che in questi casi i rischi di eventuali crolli sono praticamente nulli. Cosa dire, però, nel caso di grosse antenne direttive fissate a notevole altezza su strutture a traliccio fissate direttamente al suolo o sulla terrazza di un edificio ? E’ altrettanto evidente che, nel caso di crollo, simili strutture potrebbero arrecare seri pregiudizi alla salute o alla vita stessa di chi accidentalmente ne venisse investito. E’, quindi, indispensabile realizzare tali strutture garantendo il massimo della sicurezza. Esistono leggi o norme che si applichino a tale tipo di strutture ? Queste, nella stragrande maggioranza dei casi, sono di tipo metallico, ancorate al suolo a mezzo di plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio armato o ad edifici mediante zanche o piastre metalliche, con controventi (o stralli) a loro volta ancorati al suolo mediante zavorre anch’esse in calcestruzzo cementizio armato, oppure ad altri punti dell’edificio. Queste caratteristiche fanno pensare che tale tipo di strutture siano da far rientrare tra quelle alle quali si applica la legge n.1086 del 5-11-1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” ( http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1971_1086.htm).Il fine di questa legge è proprio quello di garantire una realizzazione delle opere in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Tale legge, all’art.1, delimita il suo campo di applicazione alle opere di ingegneria civile in conglomerato cementizio armato ordinario e/o precompresso e quelle a struttura metallica.Ulteriori chiarimenti circa il campo di applicazione e le finalità della legge furono dati con la circolare Ministero LL.PP. del 14 febbraio 1974, che potete leggere qui: http://www.iusetnorma.it/normativa_nazionale/ordinanze/lavori_pubblici/circ-min-ll-pp-14-02-1974n11951.htm
La domanda è spontanea e giustificata: possiamo considerare le strutture di supporto delle antenne ad uso radioamatoriale come vere e proprie opere di ingegneria civile ? La risposta dipende dalle dimensioni, complessità, importanza di tali strutture. E’ ovvio che nessuno pretenderà il progetto strutturale ai sensi della suddetta legge per un semplice paletto installato in terrazza. Tale progetto, invece, sarebbe sicuramente richiesto nel caso di strutture a traliccio di notevole altezza, strallato o autoportante, con plinto alla base in c.a. etc.In buona sostanza, qualora la nostra struttura ricadesse tra quelle a cui si applica la suddetta legge, si tratterebbe di affidare il progetto strutturale e la direzione dei lavori ad un tecnico qualificato, il quale si occuperebbe anche della parte amministrativa (presentazione della denuncia delle opere presso il competente Ufficio del Genio Civile), nonché, ad altro tecnico, il compito del collaudo statico delle opere a struttura ultimata.
E’ doveroso precisare che, qualora la zona in cui si debbano realizzare tali opere fosse classificata sismica, andrebbe fatto riferimento anche alla legge specifica per le zone sismiche. Vi è comunque da dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, le sollecitazioni indotte dal sisma su un tale tipo di strutture metalliche (esili e snelle) sono assai inferiori a quelle indotte dal vento.Tutto ciò appare effettivamente oneroso per chi dovesse installare un semplice paletto per una verticale o degli ancoraggi per un dipolo. Ma dovrebbe ormai essere chiaro che non è a queste semplici strutture che si è fatto riferimento ma a ben altre e più importanti strutture di supporto antenne.

Rischi da campi elettromagnetici
Ormai da una decina di anni si sente parlare in Italia di tutela della popolazione dai campi elettromagnetici e di “inquinamento elettromagnetico”. Si è addirittura coniato un neologismo ad hoc, “elettrosmog”, ad indicare appunto questo tipo di presunto nocumento all’ambiente e alla salute umana. Sono nel frattempo sorti come i funghi vari comitati che si oppongono ogni volta all’installazione di questa o quella antenna a servizio di stazioni radiobase per la telefonia mobile. Altrettanto rapida è stata la diffusione di aziende che producono e vendono vari gadget come le famose “tende anti-radiazioni”, da mettere alle finestre e che proteggerebbero dai presunti effetti dei campi elettromagnetici. Curiosamente, è anche cresciuto iperbolicamente il numero di telefoni cellulari pro-capite, gelosamente trasportati costantemente nel taschino della giacca, giusto qualche centimetro distante dal cuore, o nella tasca dei pantaloni, giusto qualche centimetro dagli organi genitali…In questo articolo non si vuole entrare nel merito della nocività dei campi elettromagnetici alla salute umana. Si intende esclusivamente cercare di conoscere più da vicino la relativa normativa e capire se e in quale misura essa sia applichi alle antenne dei radioamatori.Nell’ormai lontano anno 1998, esattamente il 10 settembre dello stesso anno, è stata emanato in Italia il Decreto del Ministero dell’Ambiente n.381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Salute/Decreto%201998%20n.381.htm
In realtà, tale decreto fu la conseguenza della legge n.249 del 31-7-1997, la quale disponeva, tra l’altro, l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente, d’intesa con quello della Sanità e delle Comunicazioni, di un decreto che fissasse un “tetto” alla radiofrequenza compatibile con la salute umana.E in effetti, il D.M. 381/98 stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
Un chiarimento circa il campo di applicazione di tale decreto e l’eventuale sua estensione anche alle stazioni dei radioamatori si ebbe con le Linee Guida applicative del decreto, pubblicate sulla G.U. Serie Generale n.257 del 3-11-1999 http://www.unipv.it/safety/norme/36/98dm381_lg.pdf
Queste, a proposito dell’art.1 del decreto n.381, precisavano che con esso vengono regolamentati anche gli “impianti fissi utilizzati dai radioamatori”.Successivamente, il 22-02-2001, è stata emanata la legge quadro n.36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/legge%20quadro%20elettrosmog.htm
che ha stabilito tra l’altro le competenze dello Stato e delle Regioni in materia.A seguito della suddetta legislazione nazionale, le varie Regioni d’Italia, chi prima chi dopo, hanno emanato proprie leggi in materia, nell’ambito delle loro competenze. La sitazione si è, così, diversificata da Regione a Regione, per quanto attiene alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti.Alcune Regioni hanno escluso esplicitamente le stazioni di radioamatore dal campo di applicazione, altre hanno rinviato ad apposito regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge, altre hanno stabilito per esse, nella stessa legge, un iter più veloce e semplice consistente in uanmera comunicazione al posto di una richiesta di autorizzazione.
E’, dunque, evidente, che per sapere esattamente cosa è richiesto sotto questo aspetto ad una stazione di radioamatore è necessario sapere in quale Regione d’Italia ci si trova. Un’ottima raccolta di legislazione regionale in materia potete trovarla a questo indirizzo: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/elettrosmog.htm#Leggi Regionali
Nel 2003 è stato poi emanato il D.P.C.M. dell'8 luglio, pubblicato sulla G.U. n.199 del 28-08-2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.". Tale D.P.C.M. ribadisce i limiti di esposizione a suo tempo stabiliti dal D.M.381/98. Potete leggere il testo completdo di questo D.P.C.M. qui:
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2003/dpcm%208lug2003%20gu199.htm
Ma, tornando all’aspetto tecnico e sostanziale della questione, quale è il limite di esposizione ai campi elettromagnetici stabilito dall’originario D.M.381/98 ? Come si è detto, esso varia a seconda dell’intervallo di frequenze considerato. Ponendoci in quello tra 3MHz e 3Ghz, che comprende buona parte delle bande di frequenza attribuite in Italia al servizio di radioamatore, il limite per il campo elettrico è di 20V/m. E’ fissato anche quello per il campo magnetico e per la densità di potenza dell’onda piana equivalente, ma ci poniamo nell’ipotesi di andare afare le misure nella zona di “campo lontano” (far field), in cui esiste una relazione esatta tra E (campo elettrico, V/m), H (campo magnetico A/m) e S (densità di potenza W/mq), nel senso che, noto il campo elettrico, si può conoscere quello magnetico e la densità di potenza senza ulteriori misure. In questa condizione, come chiarito anche dalle citate Linee Guida applicative del D.M.381/98, il rispetto del valore limite del campo elettrico è sufficiente ad assicurare il rispetto di tutti i limiti di esposizione.Oltre al limite di esposizione, però, il D.M. 381/98 stabilisce anche delle “misure di cautela ed obiettivi di qualità” in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore. In pratica, il valore limite del campo elettrico, in questi casi, viene ridotto a 6 V/m, a prescindere questa volta dalla frequenza. In sostanza, dovendo installare una stazione radiotrasmittente in una zona abitata, occorrerebbe garantire che il valore del campo elettrico negli ambienti (abitazioni) dove è sicuramente ipotizzabile che le persone permangano per almeno 4 ore, sia inferiore a 6 V/m.Quanto sopra farebbe supporre che, per considerare vigente il limite dei 6 V/m, la stazione radiotrasmittente sia attiva continuativamente per le 4 ore di permanenza delle persone nelle loro abitazioni. E ciò non accade quasi mai nel caso delle stazioni di radioamatore. L’attività di radioamatore, infatti, si svolge generalmente mediante brevi collegamenti con altre stazioni di radioamatore nell’arco del poco tempo libero di cui il radioamatore dispone. Quello del radioamatore, infatti, non è un lavoro, bensì una passione, a cui ci si dedica nel tempo che resta libero da impegni lavorativi ed affettivi. (a) Pare, però, che la condizione necessaria e sufficiente perchè si applichi il valore dei 6 V/m, e non quello dei 20 V/m, è che la zona interessata dall'installazione comprenda aree con possibilità di permanenza di persone per più di 4 ore consecutive, a prescindere dalla continuità delle trasmissioni per tutte le 4 ore o se per meno.Il D.P.C.M. 199/2003, inoltre, ha ribadito che si applica tale limite di 6 V/m "all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari". Occorre quindi distinguere tra terrazzi e lastrici solari. Spesso, infatti, si tende a fare confusione tra le due cose. (b) E' lastrico solare la superficie terminale dell'edificio, che esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo ospitare vani accessori (centrali termiche), ma non avente alcuna destinazione abitativa. Per terrazzo, invece, si intende qui una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno. E', quindi, chiaro, che nel caso di lastrici solari come sopra descritti si farà riferimento al limite dei 20 V/m.
In ogni caso, chi avesse estremi di giurisprudenza o pronunciamenti ufficiali in merito ai due suddetti aspetti (a) e (b), farebbe cosa molto gradita comunicandoli all'amministrazione del portale che ospita questo articolo ("Scrivici" del menù principale a sinistra).
Ma come va misurato questo valore del campo elettrico ?
Il solito D.M.381 lo dice chiaramente: “mediato su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti”. Cosa significa ?Ci vengono in aiuto le citate Linee Guida applicative del decreto. Queste chiariscono che “il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto di indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco di una persona, quindi ad altezza pari a circa 1,90 e 1,10 m”. Ancora, per quanto riguarda la media temporale, “ognuna di queste due misure dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti”.Una spiegazione esaustiva delle corrette modalità di misura dei campi elettromagnetici si trova nella Guida Tecnica per la misura dei campi elettromagnetici compresi nell'intervallo di frequenza 100kHz-3 GHz, a cura dell’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), che potete scaricare qui:
http://www.fonti.sinanet.apat.it/control.php?action=downloadDocument&fDocumentID=653
Tali linee guida sono un ottimo aiuto per inquadrare correttamente il contesto delle modalità di misura.
Per le misure, comunque, il riferimento ufficialmente previsto dal citato D.P.C.M. n.199/2003 (art.6) è alla norma CEI 211-7 dell'01/01/2001 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana". Purtroppo tale norma, come tutte le norme CEI, non è liberamente consultabile, ma costa € 103,29. Potete acquistarla qui: http://www.ceiuni.it/
Oltre a quanto detto sopra, va messo in evidenza quella che è la peculiarità delle trasmissioni dei radioamatori. Esse non sono continuative, come nel caso di radio e televisioni private, ma intervallate da frequenti vuoti di segnale in TX, durante i quali il radioamatore cerca di ascoltare il corrispondente. Anzi, si può sicuramente affermare che la maggior parte del tempo che un radioamatore trascorre davanti alla sua radio è tempo dedicato all’ascolto, più che alla trasmissione. Cautelativamente, possiamo adottare un fattore di attività del 50%.Oltre a ciò, i modi di trasmissione usati dalla stazione di radioamatore tipo (SSB e CW), a meno che non si operi in FM (modulazione di frequenza) o RTTY (radiotelescrivente) sono tali che la potenza media effettivamente portata in antenna si aggira sul 40-60% di quella risultante con portante fissa (key-down).
In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni e considerato pure il limite di potenza concesso in Italia ai radioamatori (500W), il rispetto della misura di cautela dei 6 V/m risulta agevole.
Naturalmente, resta l’obbligo di conoscere l’eventuale legge in materia emanata nella Regione di residenza. 

Si ringraziano I0JX, I8VYE/0, IZ2GAQ per i loro contributi resi sull'argomento.


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