annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #31
    Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

    Originariamente inviato da iw5eij Visualizza il messaggio
    Buon pomeriggio Marco,
    per il primo punto "corretta installazione", penso si scappi male se non procurandosi una "certificazione" da qualche antennista abilitato ai sensi, se non ricordo male, art.1, lettera B) DM37/08.

    Andrebbe però ricordato che nel 1994, ARI nazionale interrogo, per tramite il min.com., il Ministero dell'Industria sul fatto che le antenne radioamatoriali rientrassero o meno nel campo di applicazione dell'allora L.46/90.
    La risposta (fax del 09/09/94 e nota del min. del maggio 94) riteneva le installazioni di antenne radioamatoriali esenti dall'applicazione della L.46/90 "salvo verificare la protezione contro le fulminazioni".
    Ora dal 94 sono passati molti anni e la L.46/90 è stata abrogata e sostituita dal D.M. 37/08.
    Personalmente riterrei la cosa applicabile per estensione, ma credo che sia più facile (anche se forse meno corretto) procurarsi una dichiarazione di un installatore.

    Non saprei dirti se la cosa si possa autocertificare come è stato ipotizzato. Se si ritiene l'installazione ricadente nell'ambito di applicazione del 37/08 la dichiarazione deve esser a firma del responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Se seguiamo l'allora parere del Ministero allora potrebbe esser certamente un'autocertificazione.


    Riguardo al secondo punto, ovvero al rischio di fulminazione, posso risponderti con sicurezza.
    E' necessario che tu faccia eseguire un calcolo di valutazione da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale) secondo la normativa vigente, nella fattispecie la più volte citata in questo 3d, CEI EN62305.

    Ritengo che presso la sezione ARI o altri OM locali tu possa trovare le persone in grado di aiutarti.

    Se poi può esserti di qualche "consolazione" sappi che la medesima richiesta fu a suo tempo avanzata dall'amminsitratore ad un OM locale, fu risolto come sopra, ovvero producendo le carte "necessarie" (virgolette).


    vy73 Leonardo


    _
    Ma scusa ma come radioamatore, e come tale avendo un impianto in continuo sviluppo e/o cambiamento che fa ogni qual volta monta anche un a verticale per i 2 metri chiama un installatore che non conosce neppure questi tipi di antenne e si fa fare una certificazione ? su cosa... sul secondo punto credo che NON possa sottrarmi, effettivamente dovrò produrre le verifica fatta da tecnico abilitato ma non so su Roma a chi rivolgermi... con l'occasione chiedo a qualche collega se sa indicarmi qualche uno e i prezzi per avere la verifica.
    Grazie
    IZ0MIY Marco
    IZ0MIY Op. Marco

    Commenta


    • #32
      Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

      Non ho riguardato a fondo le cose e quindi il mio parere e' basato su quello che la mia (scarsa) memoria consente, ma allegherei ad una lettera di inammissibilita' del primo requisito (certificazione corretta installazione)
      - estratto attuale legge sui radioamatori (non ricordo il numerino corretto) dove si segnala che loro danno la normativa a cui tu devi attenerti;
      - lettera in cui vieni autorizzato (dall'allora Ministero PPTT alla installazione delle antenne;
      Di conseguenza esplicitare una (ovvia) dichiarazione di responsabilita', che deve mettere tutti a tacere (se uccidi un bimbo perche' cade la verticale da te montata male, vai in prigione senza passare dal via, come se lo investissi in auto).

      Per la certificazione necessaria per legge legata al secondo punto (verifica da parte di un tecnico abilitato), tu paghi un tecnico per fare un lavoro ed il lavoro non deve essere quello di chiedere se la antenna alta cosi' va bene ma quale sia la massima altezza della antenna stessa; poi ne monti fino a quella altezza. Dico male se affermo che la altezza della antenna e' l'unico elemento che modifica la precedente dichiarazione in possesso del condominio? Nel frattempo chiedi al condominio tale dichiarazione, stante che ovviamente essa rappresenta il punto di partenza... e li' forse ne vediamo delle belle!

      In ultimo, una volta si diceva che ARI offrisse consulenza legale gratuita, ovviamente non per le cause, quindi a domanda diretta a legale si dovrebbe ottenere risposta diretta, teoricamente.

      In sintesi, sbagliando perche' forse dovrei andare piu' a fondo, io farei come te. Pero' mostrati aperto, in una formula del tipo se gentilmente mi evidenzia la legge che dice che devo produrre questa documentazione cosi' le faccio avere proprio quanto lei desidera. Chi polemizza, se costretto ad andare a fondo nelle cose, spesso si arrende per incapacita'.
      Marco, i4mfa w4mfa
      QRZ.com
      YouTube

      Commenta


      • #33
        Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

        Premesso che non ho competenze professionali in campo legale (essendo un ingegnere elettronico), riterrei comunque utile (scusandomi per il parziale OT) riportare alcune considerazioni che mi ero annotato a titolo personale:

        L'art.135 attività di radioamatore del D.Lgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche,
        Comma 1 definisce il servizio di radioamatore : studio individuale, di intercomunicazioni e STUDIO TECNICO

        Comma 4 rinvia per dettagli all'allegato 26

        art. 137 definisce requisiti per Autorizzazione generale IMPIANTO ed esercizio di stazione di radioamatore

        All.26 - art. 17 comma 1 rimanda all'art 209
        art. 209 installazione antenne ...
        comma 4 impianti realizzati secondo norme tecniche emanate dal Ministero (già Comunicazioni, ora parte del M.I.S.E.)

        A questo proposito già in questo thread è stata citata la nota datata 9-9-1994 prot.DCSR/6/6/AC della Direzione Centrale dell'allora Ministero delle Poste e
        Telecomunicazioni, a firma dell'Ing. Avanzi, con cui si comunicava all'Associazione Radioamatori Italiani, citando LE RICERCHE TECNICHE quanto segue:
        "Il medesimo Dicastero dell'Industria, con data del 7.5.1994, della quale si unisce copia, ha ritenuto che l'attività radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della legge 46/90" (ad eccezione della parte altezza virtuale ai fini della protezione dalle fulminazioni).
        Su questo argomento mi ero salvato un articolo, pubblicato su RR4/07 a cura di Mimmo Martinucci, dove si parla anche dell'assicurazione antenne per i soci ARI, che posso inviare a chi fosse interessato.

        La legge 46/1990 in sostanza prevedeva l'installazione da parte di installatori qualificati (che emettono una dichiarazione di conformità - DDC) e la qualificazione degli stessi.
        Il D.M. 37/2008 (che è un regolamento) ha sostituito le modalità previste dalla 46/90 e regolamenti correlati, ma la legge non è stata abolita, ne vengono citati alcuni articoli nel D.M. stesso.

        A mio parere personale ne consegue che chi è autorizzato al servizio (si noti: pubblico) di radioamatore in virtù dello STUDIO TECNICO non è tenuto a presentare una DDC per le antenne, e non rilevano quindi le modalità previste da quale legge o decreto, nè a rivolgersi per le antenne ad un installatore qualificato per avere la DDC, che tra l'altro l'installatore credo non potrebbe fare per conto terzi.
        Nel caso occorrerebbe presentare una relazione tecnica di RISPONDENZA da parte di un professionista abilitato (magari lo stesso interpellato per la parte fulmini).

        A questo punto sarebbe opportuno verificare come è pervenuta la richiesta da parte dell'amministratore: con Raccomandata RR, PEC oppure verbalmente, via e-mail, lettera normale?
        Nel primo caso esiste una possibilità che l'amministratore, se ha dubbi sulla sicurezza delle parti comuni, possa incaricare un professionista a spese del condomino,
        (lo prevedono le leggi sul condominio) e allora tanto varrebbe ricorrere al proprio professionista, nel secondo caso si potrebbe anche pensare ad un'autodichiarazione generica,
        sempre cercando le vie bonarie e usando diplomazia.
        In ogni caso mi permetterei consigliare prudenza e non imbarcarsi con l'amministratore in discussioni di normative tecniche, sulle quali mi riprometto eventualmente di ritornare.

        73 per ora
        Giovanni "John" i0XJ
        Ultima modifica di I0XJ; 11-12-18, 05:23.

        Commenta


        • #34
          Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

          Grazie a I0JX che avando la mente più libera dalle deformazioni professionali offre spunto per una diversa lettura.

          Da deformato però devo rilevare alcuni dettagli.

          La L.46/90 è stata abrogata con la L.17 del 2007, ad eccezione degli articoli riguardanti verifiche e sanzioni che sono appunto citati nel 37/08.

          Per come è scritto il 37/80 le installazioni di antenne, a mio vedere, ci ricadono in pieno all'art.1 comma 2 lettera b) e all'art.2 comma 1 lettera f).

          Ora il punto è quindi decidere se il radioamatore è un soggetto abilitato o meno.
          In teoria il codice delle comunicazioni elettroniche ci autorizza non solo all'esercizio della stazione ma anche all'installazione dell'antenna.
          Però il titolare di AG non può emettere una Dichiarazione di Conformità secondo il 37/08.
          Siamo ad un empasse tecnico/legislativo.

          Ti dico questo con una qualche certezza perchè in un centro di protezione civile non abbiamo installate antenne fisse.
          Questo perchè il Comune, proprietario e "datore di lavoro" per quello che concerne l'uso dei locali, pretende la Di.Co. dell'installazione: siamo al limite del ridicolo visto anche che in quel caso l'installazione dell'antenna è fine al servizio da svolgere.

          Tornando al caso dell'amico e del suo condominio.

          La via della dichiarazione di rispondenza non è praticabile perchè (te lo dico da soggetto abilitato) questa può esser rilasciata per gli impianti costruiti tra il marzo 1990 e il febbraio 2008 che per un qualsiasi motivo non siano dotati di dichiarazione di conformità (anche se l'ha mangiata il cane).
          E poi, se così fosse, a quale normativa faccio riferimento per dichiararne la rispondenza?

          Personalmente nel mio condominio (e in quello dove abitavo precedentemente) ho inviato all'amministratore una lettera dove dichiaravo che l'antenna sarebbe stata installata a regola d'arte (ex L.186/68), che ero titolare di AG n. ecc ecc, e che era in essere una polizza RC a copertura dei danni l'antenna avesse potuto provocare.

          Il calcolo per la fulminazione l'ho sempre fatto ma me lo sono "tenuto nel taschino" qualora mi fosse stato richiesto.

          Salvo l'inimicizia e qualche rottura di scatole da alcuni condomini non ho mai avuto altri problemi (e qui faccio gli scongiuri).

          Sarebbe auspicabile un'interrogazione al ministero da parte di ARI nazionale o altre associazioni per ottenere un'interpretazione come quella che fu data a suo tempo per la 46/90 e che ragionando a buon senso, sarebbe a mio vedere sempre valida.


          _




          _
          little pistol station op. Leo - stazione Yaesuita
          IW5EIJ's website


          ARI Firenze


          Radio what's new?
          Radio, someone still loves you


          de IW5EIJ / KK6TIF

          Commenta


          • #35
            Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

            Ringrazio per i chiarimenti che mi danno anche modo di approndire il mio pensiero.
            Da "non deformato" , riterrei proprio per il fatto che il DM 37/08 cita la L. 46/90, dimostra che esiste una continuità (per le antenne il comma b dell'art.1 del DM37/08 corrisponde al comma b dell'art.1 della L. 46/90).
            Ragionando per assurdo al radioamatore che non ottempera al DM 37/08 non sono comunque applicabili le sanzioni ex art. 16 L. 46 /90 per le disposizioni della nota DCSR 9-9-1994 (che è applicabile secondo l'art. 209 del codice delle comunicazioni).
            Quindi come già detto a mio parere personale non sarebbe richiesto al radioamatore di richiedere una DDC (o Di. Co.)ad un installatore qualificato.

            Sempre ragionando per assurdo cosa dovrebbe scrivere in dettaglio l'installatore qualificato nella dichiarazione per la conformità: forse la conformità alle CEI 100-126 (EN 60728-11) "per quanto applicabili" (essendo norme relative agli impianti TV).

            Per quanto riguarda la rispondenza, ho volutamente usato il termine "relazione tecnica" (analoga ad una relazione che si presenta in caso di progetto) e non dichiarazione, evitando il riferimento al caso particolare dell'art.7 comma 3 DM 37/08, che come detto, comunque non sarebbe applicabile.

            Rispondenza quindi alle norme tecniche applicabili, in primis le norme CEI che per la citata L.186/68 si considerano lo stato dell'arte, quindi anche le norme CEI 81-10 e le corrispondenti IEC (norme IEC e EN nel campo elettrico sono seguite in Italia dal CEI), come già visto comunque sarebbe richiesta una relazione tecnica in merito.
            Ci sono poi le CEI 100-126 (EN 60728-11) per quanto applicabili, citate prima, e a questo punto se vogliamo avventurarci nella controversa questione della messa a terra, basterebbe verificare cosa c'è collegato ai pali delle antenne TV condominiali e, come criterio di buon senso, agire di conseguenza, (niente vieterebbe ad un condomino di collegarsi alla terra condominiale), ricordando ad esempio che per gli impianti elettrici le norme CEI 64/8 prevedono un conduttore di sezione mimima 16mm2.

            Per tornare alle problematiche nostro amico IZ0MIY ripeto che sarebbe importante vedere come è arrivata la richiesta da parte dell'amministratore, cioè se in termini perentori o bonari.

            Ad esempio il mio amministratore nell'applicazione della legge 220/2012 sul condominio mi ha inviato dei fogli da compilare per l'anagrafe aziendale, che contenevano in calce un'autodichiarazione (testualmente): " CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI: il sottoscritto dichiara che NON sono state eseguite e NON saranno opere (murarie o altro) che possano pregiudicare la sicurezza dello stabile".
            Presumibilmente questa dizione (non so se suggerita da qualche associazione degli amministratori) è sufficiente a tranquillizzarlo ai fini delle sue responsabilità.

            73 John i0XJ
            Ultima modifica di I0XJ; 12-12-18, 08:58.

            Commenta


            • #36
              Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

              Originariamente inviato da I0XJ Visualizza il messaggio
              Premesso che non ho competenze professionali in campo legale (essendo un ingegnere elettronico), riterrei comunque utile (scusandomi per il parziale OT) riportare alcune considerazioni che mi ero annotato a titolo personale:

              L'art.135 attività di radioamatore del D.Lgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche,
              Comma 1 definisce il servizio di radioamatore : studio individuale, di intercomunicazioni e STUDIO TECNICO

              Comma 4 rinvia per dettagli all'allegato 26

              art. 137 definisce requisiti per Autorizzazione generale IMPIANTO ed esercizio di stazione di radioamatore

              All.26 - art. 17 comma 1 rimanda all'art 209
              art. 209 installazione antenne ...
              comma 4 impianti realizzati secondo norme tecniche emanate dal Ministero (già Comunicazioni, ora parte del M.I.S.E.)

              A questo proposito già in questo thread è stata citata la nota datata 9-9-1994 prot.DCSR/6/6/AC della Direzione Centrale dell'allora Ministero delle Poste e
              Telecomunicazioni, a firma dell'Ing. Avanzi, con cui si comunicava all'Associazione Radioamatori Italiani, citando LE RICERCHE TECNICHE quanto segue:
              "Il medesimo Dicastero dell'Industria, con data del 7.5.1994, della quale si unisce copia, ha ritenuto che l'attività radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della legge 46/90" (ad eccezione della parte altezza virtuale ai fini della protezione dalle fulminazioni).
              Su questo argomento mi ero salvato un articolo, pubblicato su RR4/07 a cura di Mimmo Martinucci, dove si parla anche dell'assicurazione antenne per i soci ARI, che posso inviare a chi fosse interessato.

              La legge 46/1990 in sostanza prevedeva l'installazione da parte di installatori qualificati (che emettono una dichiarazione di conformità - DDC) e la qualificazione degli stessi.
              Il D.M. 37/2008 (che è un regolamento) ha sostituito le modalità previste dalla 46/90 e regolamenti correlati, ma la legge non è stata abolita, ne vengono citati alcuni articoli nel D.M. stesso.

              A mio parere personale ne consegue che chi è autorizzato al servizio (si noti: pubblico) di radioamatore in virtù dello STUDIO TECNICO non è tenuto a presentare una DDC per le antenne, e non rilevano quindi le modalità previste da quale legge o decreto, nè a rivolgersi per le antenne ad un installatore qualificato per avere la DDC, che tra l'altro l'installatore credo non potrebbe fare per conto terzi.
              Nel caso occorrerebbe presentare una relazione tecnica di RISPONDENZA da parte di un professionista abilitato (magari lo stesso interpellato per la parte fulmini).

              A questo punto sarebbe opportuno verificare come è pervenuta la richiesta da parte dell'amministratore: con Raccomandata RR, PEC oppure verbalmente, via e-mail, lettera normale?
              Nel primo caso esiste una possibilità che l'amministratore, se ha dubbi sulla sicurezza delle parti comuni, possa incaricare un professionista a spese del condomino,
              (lo prevedono le leggi sul condominio) e allora tanto varrebbe ricorrere al proprio professionista, nel secondo caso si potrebbe anche pensare ad un'autodichiarazione generica,
              sempre cercando le vie bonarie e usando diplomazia.
              In ogni caso mi permetterei consigliare prudenza e non imbarcarsi con l'amministratore in discussioni di normative tecniche, sulle quali mi riprometto eventualmente di ritornare.

              73 per ora
              Giovanni "John" i0XJ
              CAro Giovanni . La comunicazione mi è pervenuta tramite mail dopo che avevo inviato la mia comunicazione che avrei montato le antenne ... una verticale e una bibanda. Lo stesso credo che sia spinto da un condomino in particolare che non ha altro da fare che scocciare..
              Questo il testo
              la presente in riscontro alla Sua comunicazione di installazione della Sua antenna sul tetto del Corpo B per chiedere le seguenti documentazioni:
              la certificazione dell'installatore che ha eseguito il lavoro della corretta installazione e che l'antenna sia realmente collegata all'impianto di terra,
              la verifica da parte di un tecnico abilitato che l'edificio risulti ancora autoprotetto (rispetto alle scariche atmosferiche) anche con quell'antenna.
              Le sarò grato se vorrà confermare a stesso mezzo la ricezione della presente e-mail al fine di evitare l’invio di una raccomandata.
              Cordiali saluti.
              L’amministratore
              Proprio ieri ho ricevuto la mail di sollecito di invio della documentazione richiesta.... come ne esco e cosa rispondo.. qualora dovessi incaricare un tecnico per quanto riguarda la fulminazione diretta e di conseguenza la certificazione che l’edificio risulti ancora protetto a chi posso rivolgermi su Roma.
              Insomma la cosa inizia a darmi noia ...
              attendo vostre info
              Grazie infinite
              Iz0miy Marco
              Ultima modifica di iz0miy; 13-12-18, 06:44.
              IZ0MIY Op. Marco

              Commenta


              • #37
                Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

                Originariamente inviato da iz0miy Visualizza il messaggio
                la presente in riscontro alla Sua comunicazione di installazione della Sua antenna sul tetto del Corpo B per chiedere le seguenti documentazioni:
                la certificazione dell'installatore che ha eseguito il lavoro della corretta installazione
                Vale , a mio avviso, quanto già scritto da Leo IW5EIJ. E' vero , siamo autorizzati a montare le nostre antenne , possiamo cambiare antenna una volta al mese e anche più spesso , essendo un'attività di sperimentazione, OK, ma ciò non toglie che, allo stato attuale, nessuna norma (legge, non circolare o nota ministeriale) vigente esclude le nostre antenne dal suo campo di applicazione.
                Magari, proverei prima ad esibire la relazione di cui scrive John I0XJ, chiarendo, appunto, che la tua attività è di carattere sperimentale e da te personalmente effettuata alla luce della patente e A.G. conseguita a seguito di esami presso il Ministero Sviluppo Economico etc etc

                Originariamente inviato da iz0miy Visualizza il messaggio
                e che l'antenna sia realmente collegata all'impianto di terra,
                la verifica da parte di un tecnico abilitato che l'edificio risulti ancora autoprotetto (rispetto alle scariche atmosferiche) anche con quell'antenna.
                Su questo, non è assolutamente scritto da nessuna parte che un'antenna, con il relativo supporto, debba essere necessariamente collegata a terra.
                Se l'antenna non ha parti alimentate da tensione di rete, non vi è rischio di contatti diretti o indiretti con parti attive , come invece avviene, ad esempio, con gli elettrodomestici come lavatrice, frigorifero etc.
                Se, invece, stiamo pensando al collegamento a terra come protezione da scariche atmosferiche, allora la necessità di tale collegamento potrebbe derivare solo da una verifica , effettuata necessariamente da un tecnico abilitato, alla luce della normativa CEI già citata. Per questo dovrai necessariamente incaricare un tecnico abilitato. Se non ne trovi uno su Roma (impossibile) credo la cosa si possa fare anche a distanza, fornendo al tecnico tutti i dati richiesti per la verifica.
                Aggiungerei: perché non chiedere all'amministratore se è stata mai fatta la verifica di autoprotezione dell'edificio alle scariche atmosferiche ? Da essa, infatti, può derivare la necessità di un impianto di protezione dalle scariche,a prescindere dalla tua antenna... Cioè, l'antifona è: l'amministratore è già in regola con la protezione dalle scariche atmosferiche, così da poter chiedere ora a te la verifica di autoprotezione ??? In caso negativo, io chiederi di addebitare le spese della verifica all'intero condominio ;-)
                Ultima modifica di IK7JWY; 13-12-18, 08:48.
                73 de IK7JWY Art
                https://www.qrz.com/db/IK7JWY
                http://www.infinitoteatrodelcosmo.it...rturo-lorenzo/

                Commenta


                • #38
                  Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

                  Originariamente inviato da IK7JWY Visualizza il messaggio
                  Vale , a mio avviso, quanto già scritto da Leo IW5EIJ. E' vero , siamo autorizzati a montare le nostre antenne , possiamo cambiare antenna una volta al mese e anche più spesso , essendo un'attività di sperimentazione, OK, ma ciò non toglie che, allo stato attuale, nessuna norma (legge, non circolare o nota ministeriale) vigente esclude le nostre antenne dal suo campo di applicazione.
                  Magari, proverei prima ad esibire la relazione di cui scrive John I0XJ, chiarendo, appunto, che la tua attività è di carattere sperimentale e da te personalmente effettuata alla luce della patente e A.G. conseguita a seguito di esami presso il Ministero Sviluppo Economico etc etc



                  Su questo, non è assolutamente scritto da nessuna parte che un'antenna, con il relativo supporto, debba essere necessariamente collegata a terra.
                  Se l'antenna non ha parti alimentate da tensione di rete, non vi è rischio di contatti diretti o indiretti con parti attive , come invece avviene, ad esempio, con gli elettrodomestici come lavatrice, frigorifero etc.
                  Se, invece, stiamo pensando al collegamento a terra come protezione da scariche atmosferiche, allora la necessità di tale collegamento potrebbe derivare solo da una verifica , effettuata necessariamente da un tecnico abilitato, alla luce della normativa CEI già citata. Per questo dovrai necessariamente incaricare un tecnico abilitato. Se non ne trovi uno su Roma (impossibile) credo la cosa si possa fare anche a distanza, fornendo al tecnico tutti i dati richiesti per la verifica.
                  Buongiorno e grazie per essere intervenuto al commento del post.
                  Vorrei rispondere a tono all’amministratore e poi cercare questo tecnico che possa darmi questa certificazione.. tu parli anche della possibilità che la stessa possa essere redatta a distanza.. qui a Roma al momento non sono riuscito ancora a trovare qualcuno che possa aiutarmi in tal senso
                  Attendo tue ulteriori info
                  Marco IZ0MIY
                  Ultima modifica di iz0miy; 13-12-18, 09:00.
                  IZ0MIY Op. Marco

                  Commenta


                  • #39
                    Re: normativa antenne radioamatoriali: PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

                    Originariamente inviato da iz0miy Visualizza il messaggio
                    Buongiorno e grazie per essere intervenuto al commento del post.
                    Vorrei rispondere a tono all’amministratore e poi cercare questo tecnico che possa darmi questa certificazione.. tu parli anche della possibilità che la stessa possa essere redatta a distanza.. qui a Roma al momento non sono riuscito ancora a trovare qualcuno che possa aiutarmi in tal senso
                    Attendo tue ulteriori info
                    Marco IZ0MIY
                    Buongiorno,
                    volvo sapere se hai risolto ( è passato tanto tempo dal tuo post); potrei darti il nome di un tecnico ... via PM.

                    Commenta

                    Sto operando...
                    X