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Modifiche all'Allegato 26 del 1 marzo 2012

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  • Modifiche all'Allegato 26 del 1 marzo 2012

    Sulla Gazzetta Ufficiale pubblicata lunedì 22 marzo 2021 è comparso il decreto 1 marzo 2021 a firma del ministro dello Sviluppo economico Giorgetti.

    Il link per la lettura è https://www.gazzettaufficiale.it/eli...3/22/70/sg/pdf

    Lascio alla lettura di ciascuno un approfondimento.

    Da una prima scorsa, queste mi sembrano le novità di rilevo:

    Art. 3.
    Esami

    La prova potrà essere scritta o orale - per superare l' esame sarà necessario il 60% di risposte esatte - il programma nel sub allegato D (identico al precedente).

    Art. 4.
    Domande ammissione esami

    Gli esami si svolgono almeno una volta l'anno, secondo programmazione dell'ispettorato territoriale competente definita entro il 30 aprile.

    Art. 5.
    Esonero prove di esami

    L'esonero diventa parziale e si applica alla sola parte A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA del sub allegato D. L'elenco dei titoli necessari è molto dettagliato e non dovrebbe dare adito a dubbi interpretativi. In pratica tutti dovranno fare l'esame per la parte B del sub allegato D "REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI"

    Art. 6.
    Nominativo

    Il nominativo, è formato dalla lettera I (nona lettera dell’alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere.
    In caso di esaurimento dei nominativi il direttore generale per le attività territoriali può rideterminare le predette modalità a tal fine utilizzando non più di 7 caratteri complessivi. (ci dovremo aspettare suffissi a 4 lettere??)

    Art. 7.
    Acquisizione nominativo

    il nominativo viene richiesto tramite procedura telematica all'ispettorato territoriale competente (e non al Ministero a Roma)

    Questi i cambiamenti che mi sono sembrati più significativi, ma potrebbe essermi sfuggito qualcosa o avere interpretato male (non sono avvocato, hi!)

    73 a tutti
    ik2cnf Maurizio

  • #2
    In soldoni, cosa cambia ?
    DX ! What else !?

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    • #3
      Da una lettura veloce il cambiamento principale è che anche gli esonerati dovranno fare una parte di esame sulle regole di esercizio nazionali ed internazionali di una stazione di radioamatore. Chi ricade nella classe degli esonerati non riceverà la patente mandando solo i titoli di studio inerenti l'esonero ma dovrà sostenere una parte di esame.
      Ho notato anche che le stazioni ripetitrici non presidiate dovranno avere una ERP massima di 10 W. Vuol dire alimentare una collineare che guadagna 3 dB su un dipolo con 5 W e così via.

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      • #4
        Originariamente inviato da IZ5CML Visualizza il messaggio
        In soldoni, cosa cambia ?
        mi sembrava di essere stato abbastanza esplicativo, anche se stringato ;-)


        Originariamente inviato da I2NOY Visualizza il messaggio
        Da una lettura veloce il cambiamento principale è che anche gli esonerati dovranno fare una parte di esame sulle regole di esercizio nazionali ed internazionali di una stazione di radioamatore. Chi ricade nella classe degli esonerati non riceverà la patente mandando solo i titoli di studio inerenti l'esonero ma dovrà sostenere una parte di esame.
        Ho notato anche che le stazioni ripetitrici non presidiate dovranno avere una ERP massima di 10 W. Vuol dire alimentare una collineare che guadagna 3 dB su un dipolo con 5 W e così via.
        in realtà la norma dei 10 W ERP era già presente nel vecchio allegato 26

        73 ik2cnf Maurizio

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        • #5
          Dalla mia lettura veloce...Hi, e da alcuni post letti su facebook, la differenza più interessante che emerge e l'articolo 9 che riguarda le stazioni ripetitrici.
          Da quello che si legge sarà applicato il band plan IARU, quindi ARI. Perché in Italia Ari e l'unica associazione affiliata riconosciuta. Se non ho compreso male.....
          Forse si può mettere un pò di ordine nel caos dei ponti ripetitori....

          Luigi 73.


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          • #6
            Buongiorno, finalmente il legislatore ha messo ordine al caos che imperversa sull'allocazione dei ponti ripetitori.
            Cosa succederà adesso ai repeater non allocati secondo il Band Plan IARU ?
            Il decreto attuativo di questa nuova norma è stato fatto ?
            Se non altro le nuove Autorizzazioni per le stazioni ripetitrici saranno allocate nel modo giusto ponendo
            fine alle infinite battaglie sui forum fra i pro IARU e i fautori di anarchia....hi..!!!!

            enneesseerre.

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            • #7
              Non vedo che differenze ci siano per i ripetitori rispetto all'allegato precedente. Se confrontate le due versioni, a parte che da articolo 10 è diventato articolo 9, e a parte il comma 1, cambiato nella forma, ma non nella sostanza, tutti gli altri commi sono rimasti identici, parola per parola...

              Ci accorgiamo adesso che i ripetitori "devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)" ?

              O la lettura si presta a differenti interpretazioni, o è sempre stata bellamente disattesa...

              73 Maurizio

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              • #8
                "devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)" ?

                Maurizio salve, se la norma fa riferimento a quanto sopra sembra chiaro che si dovrebbe rispettare quanto scritto nel Band Plan IARU,essemdo la IARU affiliata alla UIT.
                O forse interpreto male...

                enneesseerre.

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da I5NSR Visualizza il messaggio

                  se la norma fa riferimento a quanto sopra sembra chiaro che si dovrebbe rispettare quanto scritto nel Band Plan IARU,essemdo la IARU affiliata alla UIT.
                  O forse interpreto male...
                  Ciao enneesseerre,

                  io propenderei per questa interpretazione, ed essendo IARU affiliata a ITU e ARI affiliata a IARU i band-plan IARU e ARI dovrebbero avere valore di norma in Italia. Non avendo competenze in campo giuridico mi astengo da altre considerazioni.
                  L'unico appunto che faccio è che la legge così com'è scritta era già in vigore, ed è stata ampiamente disattesa (o interpretata diversamente) da molti, MISE compreso.
                  Probabilmente un'occasione persa per fare chiarezza...

                  73 Maurizio
                  Ultima modifica di IK2CNF; 25-03-21, 10:47.

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                  • #10
                    Ciao a tutti.
                    Chiedo venia. ieri sera sono andato a scaricare il vecchio decreto 2001 che riguardava noi radioamatori. L'articolo 9 del nuovo decreto ricalca fedelmente, ho quasi il numero 10 del vecchio.
                    Mi sono fidato di alcuni commenti di persone poco informate.

                    Una differenza c'è. La competenza per rilasciare le autorizzazioni ponti radioamatoriali no va più al ministero,(Roma). Ma e di competenza dei rispettivo ispettorato territoriale.
                    (E questa non so se è una miglioria?)...Copio e incollo.

                    1. L’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni
                    ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio
                    di cui all’art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione,
                    ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si
                    consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all’ispettorato del
                    Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello
                    sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche,
                    l’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, costituisce requisito
                    per il conseguimento dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
                    automatiche non presidiate.

                    Un altra differenza rispetto al vecchio decreto e l'assegnazione dei nominativi per i nuovi OM. Si possono richiedere i vecchi call di familiari deceduti. Non mi risulta che prima si potesse fare.

                    1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo
                    di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite specifica
                    procedura telematica, all’ispettorato del Ministero, competente
                    per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano, per via telematica, il
                    nominativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.
                    2. Il richiedente può richiedere, se disponibile, il rilascio di un nominativo
                    appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta deceduto,
                    certificandone il motivo.
                    3. Se alla scadenza naturale dell’autorizzazione generale, il radioamatore
                    omette di presentare istanza di rinnovo, l’autorizzazione generale
                    si intende decaduta mentre il nominativo precedentemente assegnato
                    rimane a disposizione per un periodo di un anno, trascorso il quale viene
                    cancellato dagli elenchi. In tal caso, il richiedente dovrà procedere ad
                    una nuova richiesta

                    73 ik1yfe Luigi.

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